Norme

Atto di donazione

Donare un immobile o un altro bene ai figli, al coniuge o a terzi è oggi una scelta facile che molti fanno, con un atto di donazione, per affetto o tanti altri fini,anticipando c osì le proprie volontà successorie.

di Redazione

28 ottobre 2014

Donazione di immobile familiare

Atto di donazione immobile

La donazione è un vero e proprio contratto con cui si regala un bene, anche immobile, arricchendo il patrimonio altrui, senza chiedere nulla in cambio. La caratteristica principale di questo patto è infatti la mancanza di un corrispettivo. Nel caso della donazione di un immobile questo è molto importante poiché la realizzazione di tale liberalità avviene in modo molto simile a una compravendita, con la differenza che non vi è passaggio di denaro. Si tratta di un contratto bilaterale poiché necessita l'accettazione espressa, quindi il consenso, del ricevente. La norma puntualizza infatti che nessuno può essere obbligato a ricevere un regalo. Le parti devono essere capaci di donare e di ricevere la donazione, in sostanza devono avere capacità di intendere e di volere, e la causa della donazione deve essere lecita. Qualsiasi bene, mobile o immobile, può essere oggetto di una donazione, purché lo stesso appartenga già al momento della stipula al patrimonio del donante, quindi sono escluse le donazioni di beni futuri.

Tipi di donazione e loro disciplina giuridica

La donazione deve essere fatta nella forma dell'atto pubblico, sotto pena di nullità. Ciò significa che questo è un atto formale che necessita di essere redatto davanti a un notaio e alla presenza di due testimoni. Tra questi soggetti non si possono convocare i coniugi, i parenti o affini e le persone che possiedono qualche interesse all’atto. Esistono diversi tipi di donazione in relazione alle clausole che si inseriscono nel contratto. Ad esempio vi sono le donazioni con riserva di usufrutto. In questi casi il donatario regala solo la nuda proprietà dell'immobile, riservandosi il diritto di usufrutto. Nella donazione immobiliare modale il soggetto che dona obbliga il beneficiario a compiere una determinata azione, pena la nullità dell'atto qualora il ricevente si dimostrasse inadempiente. Altra soluzione è la donazione immobiliare con reversibilità. Con l'apposizione di questa piccola clausola, il donante dispone il rientro immediato del bene immobile donato qualora la morte del beneficiario sopraggiungesse prima della sua.

La revoca e la nullità della donazione

Trattandosi di un contratto, la donazione non può essere revocata, tantomeno su iniziativa di una sola delle parti, è quindi necessario l’accordo di donante e beneficiario. La deroga a questa norma è prevista solo nei casi di ingratitudine nel caso in cui il donatario abbia commesso reati gravi, ingiurie nei confronti del donante e dei suoi congiunti o abbia arrecato gravi danni al suo patrimonio. Questa deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione. Altra ipotesi di revoca è per sopravvenienza di figli. In questo caso il donante dovrà chiedere al giudice la revoca dell'atto entro 5 anni dalla nascita o dalla venuta a conoscenza di un figlio. Può chiedere la revocare della donazione di un immobile anche un creditore. Revocata la donazione il donatario dovrà restituire il bene o versare l'importo equivalente al valore del bene stesso. La donazione è nulla se le parti non hanno capacità di agire e se il bene non appartiene al patrimonio del donante.

Come funziona l'imposta sulla donazione di un immobile

Per concludere l'atto di donazione è necessario versare contestualmente una tassa. Sono esonerate dal pagamento di tale imposta ad esempio le donazioni a favore di Stato, regioni, province e comuni, enti pubblici, Onlus, gli autoveicoli e i beni mobili considerati di scarso valore. L’imposta grava in capo ai beneficiari secondo le medesime norme che regolano l’imposta sulle successioni.Coniuge e parenti in linea retta, figli, genitori e , in generale, ascendenti e discendenti: 4%, con franchigia fino a € 1.000.000,00 di valore dell’eredità; fratelli e sorelle, 6%, con franchigia di € 100.000,00; altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado: 6% senza franchigia; tutti gli altri soggetti:8% senza franchigia. Il notaio redige l’atto, lo registra all’Ufficio delle Entrate e provvede al versamento dell’imposta. Contestualmente versa l’imposta di registro pari a € 200,00. Nei casi di donazione di immobili sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale nella misura rispettivamente del 2% e dell’1%.

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