Norme

Contratto transitorio

Il contratto transitorio nasce per andare incontro a particolari esigenze di locazione abitativa. La natura transitoria della locazione deve essere dichiarata e documentata con un atto ufficiale.

di Redazione

13 luglio 2015

contratto e chiavi

Cos'è il contratto transitorio

Il contratto di locazione transitorio è stato previsto dal legislatore per andare incontro alle esigenze sia dei proprietari di immobili che vogliono locare per un periodo limitato il proprio appartamento, sia degli inquilini che necessitano di un'abitazione solo per pochi mesi. È necessario che sussistano precise esigenze abitative di natura transitoria che andranno chiarite nel contratto e documentate. La caratteristica principale di questa tipologia contrattuale è, quindi, la tempistica. La durata della locazione transitoria va da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 18 mesi. Al contrario, i contratti standard, prevedono un minimo di tre anni per i contratti di canone concordato e di quattro anni per quanto riguarda i contratti a canone libero. I contraenti sono liberi di scegliere tra un contratto transitorio libero e uno concordato. Il primo prevede l'assoluta libertà di scelta dell'ammontare del canone, il secondo è vincolato agli accordi territoriali tra associazioni di categoria. La scelta tra canone libero e canone concordato incide anche sul costo dell'imposta di registro del contratto: col libero si versa il 2%, mentre col concordato ci si ferma all'1,4%.

Durata e rinnovo del contratto transitorio

Il tipo di contratto transitorio può avere una durata che va da uno a diciotto mesi. Alla scadenza del contratto l’inquilino deve lasciare l'appartamento senza provvedere ad una qualsiasi forma di disdetta. A differenza delle altre forme di locazione, per la locazione transitoria non è previsto il rinnovo automatico. La natura di questo limiti si deduce dalle particolari esigenze che portano alla nascita di questo tipo di contratto. Infatti, la caratteristica principale è il limitato lasso di tempo della locazione, il che lo rende impossibile la procedura di un rinnovo automatico. Altro discorso va fatto per i casi in cui, a scadenza del contratto, si voglia procedere alla stipula di un nuovo accordo con lo stesso inquilino. È ammessa la proroga quando viene stipulato un nuovo accordo nel quale si dichiari esplicitamente che è sopravvenuta una nuova esigenza transitoria non prevedibile al momento della stipula iniziale. Inoltre è possibile stipulare un nuovo contratto con lo stesso locatario nel caso in cui la somma dei mesi previsti dai due contratti non superi il limite massimo dei 18 mesi.

Particolari contratti transitori

Due tipi di contratti transitori sono molto diffusi: quello per studenti e quello di locazione turistica stagionale. La stessa normativa generale che regola i contratti di locazione, la L. 431/1998, disciplina la particolare forma di contratto transitorio dedicata agli studenti fuori sede. Gli elementi fondamentali di questa locazione sono la documentata iscrizione ad un corso di laurea da parte del locatario, la sua residenza in un Comune diverso da quello in cui è ubicato l'immobile oggetto di locazione e, infine, che il locale sia sul territorio di un Comune sede universitaria o ad esso limitrofo. In questo caso la durata prevista va dai sei ai trentasei mesi, rinnovabili alla prima scadenza. Il conduttore può disdettare l'accordo notificando la decisione entro tre mesi prima della scadenza prevista. La locazione stagionale è tipica dei luoghi ad alta affluenza turistica. La motivazione del contratto deve essere sempre chiaramente espressa e riguarda la necessità di abitazione di svago. Il contratto di locazione turistica, come gli altri, deve essere redatto in forma scritta, pena la nullità.

Forma e contenuto

È necessario redarre il contratto transitorio utilizzando il modello predisposto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Tra gli elementi obbligatori del contratto, oltre a quelli comuni ad ogni locazione come le generalità delle parti, l'identificazione dell’immobile e il canone, particolare importanza rivestono la durata della locazione e il diretto riferimento all’esigenza transitoria. Per quanto riguarda la componente dell'esigenza transitoria, non è sufficiente la dichiarazione posta nell'atto, occorre che sia comprovata con della documentazione allegata al contratto. Ad esempio un contratto o un trasferimento di lavoro temporaneo, dichiarazione medica che attesta la necessità di cure mediche per il locatario o un suo familiare. Nel caso in cui manchi tale documentazione o l'esplicita dichiarazione dell'esigenza temporanea nel contratto, si applica la disciplina ordinaria dei contratti a canone libero (4 anni) o concordato (3 anni) a seconda di quanto stipulato. Il contratto resta comunque valido. Le spese sono ripartite equamente tra locatore e conduttore, ogni clausola contraria è nulla. È vietata la sublocazione.

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