Norme

Il deposito cauzionale

Il deposito cauzionale corrisponde a mensilità anticipate di affitto che l'inquilino deve versare al locatore. Quando il contratto si scioglie la somma va restituita, ma non sempre è così.

di Redazione

24 giugno 2015

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Di cosa si tratta

Nei contratti di locazione si parla spesso di deposito cauzionale. Esso è una garanzia che il locatore chiede al conduttore nel momento in cui gli cede in affitto la propria abitazione. Il locatore in qualche modo deve tutelarsi nei confronti dell’inquilino, perché nonostante al termine del contratto, sia obbligato a restituire la casa nelle stesse condizioni in cui gli è stata ceduta, non sempre è così e a farne le spese è proprio il proprietario dell’abitazione. L'importo della garanzia corrisponde a tre mensilità del canone, non attribuibile in conto affitti e produttivo di interessi legali. Questa somma viene resa dall’affittuario, al termine della locazione, dopo che da parte sua ci sia stata una verifica sullo stato dell’unità immobiliare e dell’adempimento di ogni vincolo contrattuale.

Affitto

Si continua a fare confusione tra deposito cauzionale e mensilità anticipate. Il primo non può superare le tre mensilità di affitto, e deve essere versato su un conto bancario dove annualmente maturano gli interessi che vanno corrisposti all’inquilino. La garanzia per affitto, serve al proprietario della casa per salvaguardarsi nei confronti dell’inquilino, qualora rechi danni all’immobile. Per affittare l'abitazione il contraente deve versare anche alcune mensilità in anticipo. In genere si tratta di tre canoni, che al contrario del deposito cauzionale non vanno restituiti all’inquilino, ma questi possono essere utilizzati per scontare gli ultimi mesi di affitto, prima della scadenza del contratto di locazione.

Inventario

Prima che l’immobile venga ceduto in affitto al conduttore, il locatore redige un inventario dello stato attuale dell’appartamento passando a rassegna eventuale mobilio se è presente nell'abitazione, porte, finestre, muri e pavimenti. E’ una semplice precauzione che porta via un po’ di tempo, ma salvaguarda sia l’inquilino, sia il proprietario. L’inquilino è tutelato, così la controparte non può richiedergli il pagamento di eventuali danni riscontrati ma non provocati da lui, e il proprietario è tutelato qualora l’affittuario gli riconsegni un immobile non conforme a come era al momento della consegna. Entrambi le parti conservano una copia, che può essere utilizzata per verificare alla conclusione del contratto di locazione, lo stato dell’immobile al momento del rilascio.

Restituzione

Alla scadenza del contratto di locazione, il proprietario è tenuto a riconsegnare all’inquilino il deposito cauzionale versato al momento della stipula del contratto. Se il proprietario riscontra delle rotture nell’abitazione, può trattenere il deposito come risarcimento del danno, ma non può farlo di sua iniziativa, deve presentare una domanda giudiziale. Se invece alla scadenza del contratto il nuovo residente non ha pagato per esempio le spese condominiali, la somma può essere decurtata dalla garanzia. La stessa cosa vale nel caso in cui l’inquilino non abbia pagato l’ultimo mese di affitto. Bisogna fare attenzione a non confondere il logorio di un bene e il danneggiamento. Nel primo caso l’inquilino non è obbligato a restituire nulla, mentre nel secondo caso, il diritto di risarcimento deve passare tramite un organo giudiziario.

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