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Imposte acquisto prima casa

Imposte acquisto prima casa: in Italia le imposte per l'acquisto della prima casa godono di particolari agevolazioni, che permettono di diminuire il carico fiscale di chi acquista una abitazione per poterci vivere.

di Redazione

14 ottobre 2014

Prima casa

Imposte acquisto prima casa

In Italia le imposte sull'acquisto prima casa sono regolate da appositi decreti legge, che negli anni hanno cercato di alleggerire il carico fiscale su coloro che acquistano una abitazione per poterci vivere. Si intende quindi come prima casa l'abitazione principale, dove l'acquirente avrà la sua residenza. Dal primo gennaio 2014 quando si acquista la prima casa da un privato si gode dell'esenzione dal pagamento dell'IVA, ed è obbligatorio pagare il 2% del valore dell'immobile come tassa di registro, più un fisso di 50 euro di imposta ipotecaria e altri 50 euro di imposta catastale; se si acquista un immobile di lusso, la tassa di registro è pari al 9% del valore dell'immobile. Dal 2007 se l'acquirente è un privato, si considera per il calcolo della tassa di registro il valore catastale dell'immobile, indipendentemente dal prezzo pagato al momento dell'acquisto. Se il venditore non è un privato, ma l'azienda costruttrice, entro 5 anni dal termine dei lavori, l'IVA sale al 4%, e le altre imposte sono fisse a 200 euro.

Il rogito

In Italia la compravendita di un immobile viene stipulata attraverso un atto pubblico di vendita, che viene chiamato Rogito. Tale atto viene pubblicato da un notaio, che al momento della stipula verserà anche tutte le imposte dovute, calcolandone l'entità. Il notaio scelto deve stipulare il rogito in presenza del compratore e del venditore; si impegna a verificare la presenza di eventuali ipoteche o di altre pendenze presenti sull'immobile. Il notaio inoltre garantisce che il passaggio di proprietà avviene conformemente alle leggi vigenti, e che le abitazioni in vendita siano conformi alle norme edilizie vigenti nel comune in cui sono ubicate. Il rogito deve indicare: il valore dell'immobile, cioè la cifra pagata durante la compravendita; indicazioni su come verrà effettuato il pagamento dell'abitazione; la presenza di mediatori per l'acquisto o la vendita, e i dati di riconoscimento di questi mediatori; le spese sostenute per il pagamento di eventuali mediatori.

Calcolo del valore dell'immobile

Quando si acquista la prima casa è necessario conoscere il valore dell'abitazione; se l'acquisto avviene da parte di un privato, il valore su cui calcolare l'imposta di registro è rappresentato dal valore catastale dell'abitazione e non dalla cifra pagata per acquistarlo. Il valore catastale viene calcolato moltiplicando la rendita catastale della casa, per un coefficiente indicato dalla legge; tale coefficiente dipende dalla tipologia di immobile (casa colonica, immobile di lusso, abitazione civile); per le imposte acquisto prima casa, se non conoscete la rendita catastale dell'immobile che volete acquistare, tale dato è reperibile presso il catasto della città in cui è ubicata la casa. Nei casi in cui la compravendita avvenga tra un privato e un'impresa di costruzione, o tra due imprese (o altri soggetti IVA) il calcolo delle imposte deve avvenire considerando il prezzo reale di vendita dell'immobile. Tale metodo di calcolo si considera anche quando la compravendita riguarda immobili diversi dalla prima casa, come garage, negozi, terreni.

Casi particolari

Nel caso in cui per acquistare l'abitazione il compratore abbia dovuto chiedere un prestito, o accendere un mutuo, la base imponibile per il calcolo delle imposte non può essere inferiore alla cifra richiesta come prestito. Un compratore, anche un soggetto IVA o un'impresa, può richiedere al momento del rogito che la base imponibile sia calcolata a partire dal valore catastale dell'abitazione; in questo caso è necessario indicare nell'atto il valore catastale dell'immobile e la cifra che verrà effettivamente pagata. In ogni caso, quando una cessione avviene calcolando le imposte sulla base del valore catastale, le spese notarili godono di una agevolazione del 30%. Dal 2007 è possibile detrarre dalle imposte Irpef il pagamento di eventuali intermediari della compravendita, fino ad un massimo di 1000 euro, da detrarre dalle imposte in un'unica rata; la cifra detraibile è pari al 19% del compenso degli intermediari.

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