Norme

Regolamento di condominio

Il regolamento di condominio è l'atto pubblico con cui un condominio regola l'utilizzo delle parti comuni, l'amministrazione dell'immobile, la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie.

di Redazione

11 ottobre 2014

Un condominio

Regolamento di condominio

Il regolamento di condominio è un atto che regola la vita all'interno di un condominio, e i rapporti tra i condomini; tale atto in Italia è obbligatorio per i condomini che superano i dieci condomini, ma può venire utilizzato anche in condomini più piccoli. La legge italiana non prevede una sanzione per i condomini con più di dieci condomini che non applicano un regolamento di condominio, quindi in questi casi è possibile dirimere eventuali controversie attraverso le norme di legge che regolano l'utilizzo di ambienti e oggetti comuni. Il regolamento può venire proposto anche da un singolo condomino, ma deve venire approvato da una delibera del consiglio condominiale, quindi dal 50% + 1dei condomini e da almeno 2/3 dei millesimi dell’intera costruzione. I condomini che dissentono dal regolamento condominiale hanno facoltà di impugnare la delibera di approvazione dell'assemblea, rivolgendosi ad un giudice entro 30 giorni dalla delibera stessa. la legge numero 220/2012, entrata in vigore nel giugno 2013 ha modificato le norme che regolano la vita in condominio, tra cui anche quelle che riguardano i regolamenti.

Regolamento di condominio obbligatorio

Lo Stato italiano obbliga le costruzioni con più di dieci nuclei familiari a dotarsi di un regolamento condominiale, previa delibera dell'assemblea condominiale. Queste leggi, riformate nel 2012, regolano anche il contenuto dell'atto di regolamento del condominio, indicando cosa è possibile inserire tra le norme che regolano l'utilizzo del condominio, e i diritti e i doveri di chi lo occupa. La precedente norma che regolamentava questo settore era datata 1942, e quindi non si addiceva più alle problematiche presenti oggi nelle abitazioni. Nel regolamento condominiale oggi è vietato inserire norme che possono ledere i diritti civili dei condomini, come vietare di tenere animali nel proprio appartamento, o vietare di porre in atto un impianto di antenna televisiva per ogni singolo condomino. Nel caso in cui il regolamento vada a limitare i diritti di alcune unità abitative o garantisca dei privilegi ad alcuni condomini, viene chiamato regolamento ordinario e deve venire accettato da tutti i condomini all'unanimità. Si intende come unanimità l'accettazione da parte di ogni singolo condomino, compresi anche quelli che non sono presenti all'assemblea.

Bozza di regolamento di condominio

La bozza del regolamento di condominio deve contenere una iniziale stesura di tale atto, e va presentata in sede di assemblea condominiale per poter venire approvata, o modificata, e in seguito approvata. L'approvazione, in prima seduta, deve provenire da almeno il 50% +1 dei condomini, ovvero dai proprietari di 2/3 dei millesimi. Tale bozza deve riportare indicazioni sull'ubicazione del condominio, sulla tipologia e consistenza delle parti comuni, sulla consistenza dell'intero immobile cui riguarda il regolamento. Si devono indicare anche i millesimi posseduti da ogni singolo condomino, e le norme di esercizio e uso delle parti comuni, divisibili e indivisibili, quali ascensori, cantine, autorimesse, giardini. Il regolamento riporta anche gli obblighi e i divieti di ogni singolo condomino, come accettato dalla maggioranza dell'assemblea. Tali norme non possono contravvenire ai diritti civili garantiti dallo stato italiano. Ad esempio si può vietare l'affitto dell'appartamento di proprietà per usi diversi da quello abitativo, o obbligare i condomini ad avvisare l'assemblea dei lavori effettuati nella propria abitazione.

Esempio regolamento di condominio

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO NORME GENERALI Art. 1 Indicazioni sull'ubicazione del condominio Art. 2 Ogni condomino si impegna a rispettare il regolamento, e di farne obbligo anche agli affittuari. Art. 3 Millesimi e spese Le spese comuni verranno suddivise secondo i millesimi di proprietà, indicati in una tabella allegata. Art.4 Ai sensi dell’art. 1117 cod. civ. sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani dell’edificio, se il contrario non risulta dal titolo: il suolo su cui sorge l’edificio; le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune. Art. 5 Misura dei diritti sulle parti comuni e loro irrinunciabilità Art. 6 Proprietà esclusiva Art. 7 Regolamento d'uso Art. 8 Manutenzione della proprietà esclusiva Art. 9 Uso degli impianti e delle zone comuni Art. 10 Amministrazione del condominio Art. 11 Individuazione degli obblighi dell'amministratore. Art. 12 Pagamento delle quote per la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie.

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