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Riforma condominio

Riforma condominio: la riforma del condominio approvata lo scorso 18 giugno 2013 ha portato numerose novità in ambito condominiale.

di Redazione

08 gennaio 2014

riforma condominio

Riforma del condominio, l'amministratore

La riforma del condominio approvata lo scorso 18 giugno 2013 ha portato numerose novità in ambito condominiale. Per gli amministratori è prevista una serie di requisiti specifici, come ad esempio il conseguimento di un diploma di scuola media di secondo grado. Il solo conseguimento di tale diploma però non basta per l'esercizio di questo ruolo, che prevede inoltre il completamento di un corso di formazione specifico, necessariamente certificato. La carica di ogni amministratore resta valida per la durata complessiva di due anni, che può essere automaticamente rinnovata per altri due, qualora non venga avanzata dai condomini alcuna richiesta di revoca del soggetto preposto in precedenza. Tale revoca però può essere presentata dall'assemblea in qualsiasi periodo dell'anno. Dunque non sarà necessario attendere il termine dei primi due anni di mandato. Un amministratore potrà essere revocato dalla propria carica in qualsiasi momento, qualora l'assemblea condominiale decida in tal senso, secondo ragioni giustificabili. Ogni amministratore inoltre avrà l'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa. Questa coprirà la responsabilità civile inerente tutti gli atti che risulteranno essere stati compiuti nel corso del suo mandato. L'amministratore però dovrà esclusivamente apporre la propria firma, dal momento che tutti gli oneri economici dell'assicurazione in questione ricadranno sui vari condomini. Inoltre, qualora l'assemblea condominiale decida di attuare dei lavori straordinari, la polizza in questione dovrà necessariamente essere modificata a tal scopo, così da poter coprire tali nuove esigenze.

Riforma del condominio, regole comuni

La nuova riforma del condominio prevede la possibilità per il condominio di costituire, a proprie spese, un sito personale, che venga aggiornato con cadenza mensile (ammesso che i condomini non decidano altrimenti), e sul quale sia possibile verificare ogni aggiornamento. In pratica sarà possibile tenere sotto controllo con un semplice click ogni notizia utile alla vita condominiale, ogni spesa, riunione prevista e altro ancora. Ovviamente il sito dovrà essere protetto da una password, al fine di garantire la privacy di tutti i residenti, e questa sarà stabilita nel corso di un'assemblea condominiale, ponendo l'argomento come ordine del giorno. Non è una novità che gli animali domestici rappresentino uno dei maggiori motivi di contenziosi in un condominio, e la nuova riforma interviene in tale ambito. La norma ben chiarisce che non sarà più possibile il divieto di possedere animali domestici. Nessun condominio dunque potrà limitare tale scelta di vita dei propri condomini, e nella norma si fa chiaro riferimento a tutti gli animali ritenuti di compagnia. Quali sono le parti comuni di un condominio? La nuova norma risponde anche a questa domanda, specificando come siano ritenute tali le aree di parcheggio, i sottotetti, le facciate, gli impianti di ricezione televisivi, siano essi satellitari o digitali, e gli impianti di riscaldamento. Infine, restando in ambito di riscaldamento, è ben precisato come qualsiasi condomino sia libero di distaccarsi dall'impianto comune e centralizzato. Ciò era possibile anche in precedenza, ma ora tale decisione non dovrà più sottostare alla volontà dell'assemblea, che in passato avrebbe dovuto esprimersi con una maggioranza per approvare tale scelta. Ad ogni modo tale condomino sarà comunque chiamato a pagare le eventuali spese di manutenzione dell'impianto comune, almeno per quanto riguarda i propri millesimi di proprietà.

Riforma del condominio, l'assemblea

Se prima le modalità di avviso inerenti una riunione condominiale lasciavano decidere all'amministratore e ai vari condomini la forma preferita, correndo il rischio di incappare in eventuali annullamenti e riunioni non propriamente convocate, la riforma del condominio precisa alcune modalità tra le quali poter scegliere. Si va in questo caso dall'e-mail alla lettera raccomandata, passando per il fax. In ogni caso però non è da escludere la possibilità di consegnare l'invito a mano, precisando sempre orario, luogo e ordine del giorno. Analizzando nello specifico le assemblee condominiali è palese come sia sempre più arduo raggiungere il quorum, che ora viene abbassato. Dai 18 condomini necessari per una delibera si è passati alla metà più uno degli aventi diritto al voto. In questo semplice calcolo però vengono aggiunti anche i millesimi, ovvero le dimensioni dell'appartamento occupato. In pratica il proprietario di un appartamento più ampio avrà conseguentemente maggior peso in fase di votazione. Qualora ci sia bisogno di una seconda convocazione invece sarà necessaria la presenza di almeno un terzo dei condomini votanti. Con un terzo dei votanti sono consentite delibere inerenti la quotidianità condominiale, come ad esempio la nomina di un amministratore. Con due terzi dei votanti è consentito invece deliberare in merito a innovazioni del condominio. Infine, nel caso si intendesse cambiare la destinazione di una delle parti in comune, sarà necessaria la presenza di almeno quattro quinti di tutti i condomini.

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