Norme

Nuova riforma dei condomini: il registro anagrafe condominiale e le sue implicazioni

Il registro anagrafe condominiale che ha il compito di dare un quadro d'insieme delle abitazioni che compongono la struttura condominiale.

di Redazione

24 dicembre 2013

consulenza tecnica

Registro anagrafe condominiale passo a passo

Dalla scorso giugno 2013 è entrata in vigore la Legge n.220/2012 che regola i diritti e i doveri nei rapporti condominiali, nella fattispecie, quelli che intercorrono fra amministratore condominiale e proprietari delle unità abitative. Infatti, laddove manca la figura di un amministratore esterno, per la gestione delle incombenze condominiali, numerose clausole presenti nella normativa decadono, non avendo ragione d'essere. Uno degli ultimi documenti introdotti dalla nuova riforma condominiale è il registro anagrafe condominiale che ha il compito di dare un quadro d'insieme delle abitazioni che compongono la struttura condominiale, sia dal punto di vista patrimoniale ma anche dal punto di vista della sicurezza. Se infatti la norma, obbligatoria dal 18 Giugno 2013, è molto chiara nella sua prima parte, restano dei lati aperti all'interpretazione nell'ultima.
Nello specifico, la legge 220/2012 ha modificato l'art. l'art. 1130 del Codice Civile; l'art. 1130 del Codice ha visto l'introduzione del punto 6 il quale sostiene che il registro di anagrafe condominiale deve essere tenuto dall'amministratore del condominio e deve riportare i dati dei proprietari degli immobili e di coloro che godono di diritti reali o o personali per ogni unità immobiliare. Il registro inoltre deve contenere tutti i dati catastali e quelli che informino sulla condizioni qualitative della sicurezza di ogni unità abitativa. Come si nota chiaramente leggendo la legge l'esistenza del registro ha ragione d'essere solo in presenza di un amministratore di condominio, perché è solo lui che ha l'autorità di richiedere i dati e conservarli. Quindi una volta che l'amministratore invierà il modulo ai singoli condomini, questi dovranno compilarlo in ogni sua parte e spesso allegarvi una serie di documenti; fra la documentazione più richiesta vi è la copia della carta d'identità e del codice fiscale, dell'atto di locazione o di acquisto dell'immobile di riferimento, e delle attestazioni di conformità alla legge e di rispondenza delle condizioni dell'abitazione a quanto dichiarato in atti precedenti. Se però la comunicazione dei dati è obbligatoria, non lo è allo stesso modo l'invio di copia degli atti richiesti.

Registro anagrafe condominiale e condizioni di sicurezza: qualche chiarimento

L'ultima parte del nuovo articolo 1130 al n.6 secondo la nuova Legge 220/2012 è riferita alla comunicazione, mediante il modulo preposto, dei dati relativi alle condizioni di sicurezza dell'unità immobiliare di riferimento, che l'amministratore dovrà inserire nel registro anagrafe condominiale. Per reperire questi dati non basterà ovviamente sostenere che il proprio appartamento versa in buone condizioni, ma si dovranno fornire le certificazioni che ne attestino l'efficienza e l'abitabilità. Tali certificazioni, secondo il decreto ministeriale n.37/2008 equivalgono alle dichiarazioni di conformità e rispondenza che sanciscono l'agibilità di un immobile. L'ottenimento di tali certificazioni è conseguibile mediante l'attestazione da parte di un perito professionista che rilasci un certificato sulla situazione dell'impianto ( sia esso elettrico, di gas metano, o d'antenna ). L'impianto deve risultare come eseguito a regola d'arte e conforme alla normativa.
In questo caso l'abitazione sarà ritenuta agibile, quindi abitabile. L'agibilità dell'immobile può essere ritenuto come il documento ufficiale che attesta le condizioni di sicurezza in cui si trova l'immobile che interessa all'amministratore di un condominio, perché un'abitazione che rispetti le norme di sicurezza generali, previste dalla legge, non può arrecare danno al resto della struttura. Coloro che non hanno le certificazioni o le hanno smarrite e lo comunicano all'amministratore, sono perseguibili dalle autorità ed essere obbligati a sottoporsi ai dovuti controlli.

Modulo non compilato: cosa succede

Quando il condomino, per mancanza di tempo o volontà, non collabora bonariamente alla compilazione del modulo per il completamento del registro anagrafe condominiale, l'amministratore in qualità di procuratore degli interessi generali, ed in virtù dei suoi poteri, può agire richiedendo i documenti relativi al condomino inadempiente, presso gli uffici preposti. In quanto garante degli interessi comuni della struttura condominiale, l'amministratore ha l'obbligo di compilare il registro in ogni sua parte, pertanto in mancanza di dati e dovendo sostenere delle spese accessorie per inadempienza, provvederà a addebitarle al condomino non collaborante. Il condomino è inoltre obbligato a comunicare, entro 60 giorni, l'avvenuta variazione di ogni elemento che riguardi l'abitazione, sia dal punto di vista dei residenti o domiciliati, sia dal punto di vista del mutamento delle condizioni di sicurezza privata e ambientale generale.

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