Norme

Abusivismo edilizio

L'abusivismo edilizio è un preoccupante fenomeno che consiste nell'edificare senza godere di una apposita licenza e, di conseguenza, in assenza di regolari verifiche sulla sicurezza della costruzione.

di Redazione

28 ottobre 2014

Esempio di abuso edilizio

Il fenomeno dell'abusivismo edilizio in Italia

L'abusivismo edilizio è una pratica illegale che consiste nella costruzione di immobili, violando le leggi del luogo relative all'edilizia. Chi commette un abuso edilizio è passibile di sanzioni, sia a livello amministrativo che penale, trattandosi di un vero e proprio reato. In Italia, purtroppo, l'abusivismo edilizio è un fenomeno eccessivamente presente in molte realtà, iniziato nel Novecento a proseguito nel secondo dopoguerra, dove la pesante crisi economica e le molteplici abitazioni danneggiate, favorirono il dilagare di questo sistema. L'abusivismo edilizio si può compiere costruendo un edificio in un luogo non consentito, oppure costruendo senza l'autorizzazione del Comune e in assenza di un regolare progetto. La seconda ipotesi si verifica spesso, non solo per aggirare le normative locali, ma per evitare di incappare in perdite di tempo dovute a problemi burocratici. Le zone italiane più colpite dall'abusivismo edilizio sono quelle dove vi è una maggiore presenza di criminalità organizzata, come la Campania, la Calabria e la Sicilia.

Pericoli derivanti dall'abuso edilizio

Oltre a questioni di natura legale, l'abusivismo edilizio può creare gravi problemi relativi alla sicurezza degli edifici. Un immobile costruito senza l'esistenza di un regolare progetto, è a forte rischio di crollo, soprattutto in caso di maltempo e di terremoti, anche di modesta importanza. Inoltre, costruire in prossimità di torrenti, di laghi, di fiumi, del mare e in zone ad alto rischio sismico, si può rivelare estremamente pericoloso in assenza di specifiche verifiche relative alla sicurezza dell'immobile. Quella di costruire una casa in un terreno non idoneo, è un'usanza che ha, più di una volta, causato degli autentici disastri, come ad esempio l'alluvione che colpì la provincia di Messina nel 2009 e che costò la vita ad oltre trenta persone, coinvolte nei crolli delle abitazioni abusive a seguito di una frana.

Abusivismo edilizio sanzioni

In assenza dei vari permessi che si devono ottenere per costruire, l'edificio è considerato abusivo. È però possibile regolarizzare la propria posizione richiedendo il 'Permesso di costruire in sanatoria', a patto che la costruzione sia conforme alle normative comunali sia nel momento in cui l'abuso è stato commesso e sia nel momento in cui viene inoltrata la richiesta. Per ottenere la conformità dell'edificio, è necessario presentare una relazione tecnica in grado di dimostrare l'esistenza di tale requisito nei due momenti precedentemente citati. La richiesta deve essere esaminata entro sessanta giorni dalla ricezione da parte del Comune, periodo nel quale si calcola l'ammontare della sanzione a carico del richiedente. Nel caso in cui venga scoperto un abuso edilizio, le opere edificate senza permessi sono sottoposte a ordinanza di demolizione. Il responsabile dei lavori dispone di novanta giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione, altrimenti l'edificio entrerà a far parte del patrimonio comunale e sarà demolito a spese del responsabile. Le opere eseguite in parziale difformità sono suscettibili di sanzioni pecuniarie.

Sanzioni a livello penale relative all'abusivismo

L'abuso edilizio costituisce un reato penale disciplinato dal Titolo IV del Testo Unico sull'edilizia. Chi commette questo tipo di violazione, incorre nelle seguenti pene: multa fino a 10.329 euro in caso di qualsiasi violazione relativa alle normative vigenti; multa da 5.164 a 51.645 euro e arresto fino a due anni in caso di lavori in assenza dei permessi e con l'aggravante della prosecuzione di tali lavori in presenza di un ordine di sospensione; multa da 15.493 a 51.645 euro e l'arresto fino a due anni, in caso di edificazione su terreni privi di infrastrutture adeguate. I soggetti responsabili individuati dalle legge in caso di reato di abusivismo edilizio sono: il committente; il titolare della concessione; il costruttore e il direttore dei lavori, a meno che non siano in grado di dimostrare la loro estraneità ai fatti.

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