Norme

Accatastamento

Accatastamento: in Italia è obbligatorio l'accatastamento di qualsiasi costruzione, annesso o struttura, di qualsiasi tipologia. Quando delle strutture non vengono accatastate, lo Stato può multare il proprietario.

di Redazione

14 ottobre 2014

Particolare edificio

Accatastamento fabbricati

Il catasto dello Stato italiano elenca tutti i terreni e i beni immobili presenti sul territorio, indicandone i proprietari, i confini, le caratteristiche; questo strumento è stato istituito nel 1867, e da allora ha subito alcune piccole variazioni, ma nella sostanza è rimasto tale e quale. Ogni singolo bene immobile deve venire indicato nel catasto di ogni singolo comune italiano; questa operazione deve venire effettuata dal proprietario, entro30 giorni da quando l'immobile di nuova costruzione è diventato utilizzabile; nel caso di abitazioni, tale data va calcolata dal momento di installazione degli infissi, e può venire effettuata dal direttore dei lavori; per quanto riguarda le variazioni o le ristrutturazioni, queste vanno comunicate al catasto entro il 31 gennaio dell'anno successivo al termine dei lavori. Se tale operazione non viene svolta, lo Stato può multare il proprietario, con una pena pecuniaria che è stata quadruplicata con decreto legge nel 2011, e non risulta mai inferiore ai 1032 euro, fino ad un massimo di circa 8000 euro. Per accatastare un fabbricato è necessario comunicare all’ufficio catastale, presente in ogni comune italiano.

Accatastamento impianti fotovoltaici

Nel 2013 lo Stato italiano ha modificato le norme per l'accatastamento dei pannelli fotovoltaici. Si differenziano gli impianti costruiti sulle abitazioni, o nelle pertinenze delle stesse, dagli impianti a terra. Nel primo caso, non si possono considerare questi impianti come strutture a sé stanti, ma si tratta di annessi all'abitazione. Installando un impianto fotovoltaico sulla propria abitazione, o nel giardino, è necessario fare richiesta di variazione catastale dell'abitazione stessa, ma solo se il valore catastale globale viene aumentato di più del 15%. Se l'impianto ha potenza nominale inferiore ai 3 KW (moltiplicati per ogni unità abitativa presente nell'abitazione), o non incrementa il valore dell'abitazione, non è necessario fare una dichiarazione catastale. Gli impianti fotovoltaici posizionati a terra, non posti nelle pertinenze di abitazioni, devono essere accatastati. Tale obbligo non sussiste se "il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3".

Proroga accatastamenti rurali

Fino al 2011 tutti i fabbricati rurali erano accatastati in un particolare catasto, che censisce i soli terreni agricoli; viste le molte variazioni avvenute ai fabbricati rurali e il mancato accatastamento di varie strutture, nel 2012 lo Stato italiano ha imposto la migrazione dei fabbricati rurali dal catasto terreni al catasto beni immobili, obbligando i proprietari a farne regolare denuncia presso gli uffici comunali del catasto. Tale obbligo è scaduto il 30 novembre 2012, ed è stato prorogato al 31 maggio 2013 per le zone colpite da eventi sismici nel maggio del 2012. Non sono obbliati all'accatastamento alcune tipologie di fabbricati rurali: serre per la coltivazione poste su suolo naturale; manufatti isolati privi di copertura; manufatti non infissi stabilmente al suolo; porcili, pollai, pozzi, con altezza inferiore a 1,80 m e di cubatura inferiore ai 150 m cubi; vasche per l'acqua irrigua o per l'allevamento di pesci; costruzioni inferiori a 8 m². Tutti gli altri fabbricati rurali devono venire accatastati, anche e soprattutto se non lo erano fino al 2011.

Accatastamento immobili

Ogni immobile presente in Italia è accatastato, ovvero censito e identificato; nelle mappe catastali sono indicate le categorie, le classi e le destinazioni d'uso di ogni singola abitazione, costruzione, struttura, assieme con i dati di ogni proprietario. Questi dati sono necessari per identificare un immobile, e per poterne calcolare il valore catastale, la rendita e le varie tasse statali e comunali. La denuncia al catasto deve venire fatta dal proprietario o dal direttore dei lavori; dopo aver fatto denuncia avviene il vero e proprio accatastamento, con la presentazione della planimetria dell'abitazione e la compilazione di alcuni moduli prestampati, disponibili presso l'ufficio del catasto comunale. Solitamente per avere tutta la documentazione necessaria è utile rivolgersi ad un professionista del settore, come un geometra o un architetto, che saranno in grado di produrre mappali, planimetrie e disegni delle eventuali variazioni effettuate sull'abitazione. Dopo aver ricevuto comunicazione di avvenuto accatastamento, l'attribuzione dell'immobile ad una classe catastale e ad una categoria, è possibile richiederne una variazione.

Naviga per:

arredamento

Potrebbe interessarti anche