Norme

accertamento tecnico preventivo

L' accertamento tecnico preventivo è un procedimento che può essere richiesto in casi di particolare urgenza, dettata da fattori di diversa natura

di Redazione

24 dicembre 2013

accertamento tecnico

Cos'è un accertamento tecnico preventivo

L' accertamento tecnico preventivo è un procedimento che può essere richiesto in casi di particolare urgenza, dettata da fattori di diversa natura: il pericolo di alterazione dei reperti o delle prove o di un loro possibile deterioramento; il rischio di l'alterazione di luoghi o circostanze, il bisogno di recuperare oggetti o di rientrare in possesso di luoghi o cose e in generale in tutti quei casi in cui la situazione non possa essere lasciata come risulta al momento ma debba essere riportata allo status quo ante. L’ATP, (questo è l'acronimo di accertamento tecnico preventivo), è regolamentato in base agli artt. 692-696 del Codice Civile, secondo i quali esso deve essere richiesto proponendo ricorso al Presidente del Tribunale territorialmente competente, informandone la controparte.
Nel caso in cui ritenga di accogliere il ricorso, il Presidente del Tribunale nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) stabilendo una data per la sua convocazione, una data prevista per l'inizio degli accertamenti peritali ed una per il termine ultimo entro e non oltre il quale dovrà essere depositata la perizia. Un accertamento tecnico preventivo è un provvedimento straordinario a cui bisogna necessariamente ricorrere nelle prime fasi di una causa in corso e comunque prima che il giudizio sia emesso. Tale accertamento è infatti "preventivo" e lo scopo è, o meglio, era, quello di accertare condizioni e circostanze. Prima della recente variazione alla normativa, infatti, l'ATP, rivestendo carattere di urgenza e dovendo essere depositato prima che tutte le prove, le testimoniante, i documenti e le informazioni venissero acquisiti agli atti, era soggetto a tutta una serie di regole che ne limitavano e ne restringevano il campo d'azione e le procedure consentite.

Accertamento tecnico preventivo prima delle recenti modifiche

La funzione dell'ATP, risultava infatti limitata al mero accertamento, vale a dire alla semplice acquisizione di dati e documentazione fotografica o strumentale che potesse testimoniare lo stato dei luoghi o degli oggetti oggetto di perizia, senza considerare altri ambiti. Questo significa che non era richiesto al CTU né di entrare nel merito delle cause e delle responsabilità o corresponsabilità negli eventi, né di dare giudizi, avanzare ipotesi o fornire pareti tecnici ricostruendo l'accaduto. Al contrario, tutto questo avrebbe rappresentato una indebita ed intollerabile ingerenza, quando ancora tutto il quadro probatorio era in fase di costruzione.
In alcuni casi, poteva accadere che il Presidente del Tribunale richiedesse al CTU di effettuare delle prove tecniche per avere la possibilità di descrivere le circostanze valutando funzionamenti, limiti e impedimenti che avrebbero potuto essere successivamente alterati. Una richiesta di questo genere poneva però tutta una serie di quesiti e dava adito a molti dubbi. Era lecito modificare le condizioni? Non rappresentava già questo, di per sé, un'alterazione delle prove? Questi argomenti erano al centro di vivaci discussioni tra le parti ed i rispettivi procuratori. L'accertamento tecnico preventivo doveva restare solo una fedele riproduzione fatta dal consulente tecnico.

Cosa cambia dopo le recenti modifiche

La nuova Legge n. 80/2005 modifica sostanzialmente l'accertamento tecnico preventivo, delineando un volto nuovo ed un ruolo molto più ampio per il consulente tecnico incaricato. La Legge dice che "L’Accertamento Tecnico Preventivo può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica". La portata di questa disposizione è davvero rilevante: non solo il CTU può, ma è chiamato ad esprimere una propria valutazione e un proprio giudizio sulle circostanze, le dinamiche degli eventi, le responsabilità singole e condivise. L'ATP non è più una semplice fotografia ma diventa una indagine autonoma: per accertare quanto di sua competenza, il CTU può ricorrere alle parti per acquisire i dati necessari, o addirittura rivolgersi a terzi, assumendo un ruolo istruttorio che normalmente è appannaggio del Giudice.
Il ruolo del CTU acquista corpo e sostanza del tutto nuove e diventa incarico di grande rilevanza e delicatezza poiché deve obiettivamente fornire un quadro esaustivo, incluse le sue analisi, i pareri tecnici, le sue conclusioni e i propri giudizi in merito. Egli documenta con dovizia di dettagli, dati e documenti tutto il proprio iter peritale in allegato alla perizia, indicando la scelta del metodo seguito, le ragioni delle procedure effettuate e i motivi delle conclusioni alle quali è giunto poiché il suo lavoro è ovviamente soggetto a possibile contestazione delle parti in merito alle procedure seguite o alle conclusioni derivate.

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