Novità della riforma condominiale:
La legge n. 220/2012, altrimenti detta riforma condominiale, ha introdotto alcune nuove norme in questo ambito, apportando migliorie anche per quanto riguarda la convocazione della classica assemblea condominiale. Questa infatti presentava alcune falle, potenzialmente dannose per una corretta gestione del condominio. Il problema principale era rappresentato dalla comunicazione, le cui modalità risultavano del tutto a discrezione degli amministratori o di chi per essi. Per questo motivo ci si è dunque concentrati in particolar modo sulla fase di convocazione. All'interno di un condominio l'assemblea rappresenta l'unico organo decisionale, in grado di rappresentare la voce di tutti i condomini, dando forma a immediati riflessi in ambito esterno. La sua importanza dunque è decisamente rilevante e per questo si sentiva la necessità di maggiore precisione della norma. Questa doveva essere in grado di garantire una corretta costituzione della stessa, al fine di non incappare in eventuali intoppi che potrebbero rallentare o impedire una serena gestione del condominio, secondo una linea concorde a tutti gli inquilini. In precedenza si prediligeva una forma libera per la convocazione di un'assemblea, che ora viene sostituita da una breve ma esaustiva lista di alternative, tradizionali o più in linea con l'odierno sviluppo tecnologico, tra le quali poter scegliere.
L'assemblea condominiale ieri:
La convocazione dell'assemblea condominiale è un diritto per i condomini e un dovere per l'amministratore, e prima dell'attuazione della riforma 220/2012, salvo eccezioni rappresentate da regolamenti interni, a prevalere è sempre stata la forma libera. In materia valeva quanto espresso dalla Cassazione, secondo la quale, al fine di una corretta convocazione dell'assemblea, l'avviso rivolto a tutti i condomini è obbligatorio. Non viene però chiarita o indicata quale preferibile alcuna forma inerente l'invito. Proprio a causa di tale mancanza di precisazione dei termini la convocazione potrebbe avvenire, nel pieno rispetto del regolamento, in qualsiasi maniera, anche oralmente. E' facile intuire come tale procedimento, fin troppo privo di una particolareggiata regolamentazione, possa generare numerosi problemi, come dei semplici fraintendimenti o dimenticanze in fase di invito, ottenendo come risultato mancanze, a potenzialmente numerose, in assemblea. Ciò sarebbe impensabile al fine di una corretta votazione e ingiusto nei confronti di chi si ritroverebbe privato di un proprio diritto. Come detto incontrare un condomino o magari telefonargli non può di certo essere considerata una maniera corretta di convocazione, soprattutto perché non vi sarebbe alcun modo per dimostrare in seguito che chiunque sia stato avvisato in maniera adeguata, con indicazione precisa di giorno, luogo e ora dell'assemblea, con annesse tematiche aggiunte alla descrizione dell'evento. In tal caso il rischio di veder annullare le eventuali delibere stabilite è alquanto alto, anche se ogni contestazione risulta vana, se presentata dopo i trenta giorni previsti dalla legge dall'assemblea cui si fa riferimento. Un rimedio a tale libertà di forma indicato dalla legge c'era, ma non tutti hanno scelto di applicarlo. Si tratta della redazione di un regolamento interno, che regoli anche le modalità di convocazione dell'assemblea condominiale. In questo modo si sarebbe in grado di precisare, senza alcuna possibilità di incomprensione, secondo quali termini un'assemblea sia da dichiarare non riunita in maniera regolare.
L'assemblea condominiale oggi:
Lo scorso 18 giugno 2013 il regolamento per la convocazione di un'assemblea condominiale è stato radicalmente mutato grazie all'articolo sessantasei e in particolar modo al comma uno. Oggi la legge prevede che l'avviso contenga indicazioni specifiche inerenti l'ordine del giorno che sarà affrontato in assemblea, ma soprattutto che la comunicazione sia effettuata con almeno cinque giorni d'anticipo rispetto al giorno fissato per la prima convocazione. La convocazione inoltre deve avere al suo interno delle indicazioni precise inerenti l'ora e il luogo scelti per la riunione. Se in precedenza si faceva affidamento alla capacità d'organizzazione di ogni singolo condominio, in questo caso la legge parla chiaro in termini di modalità, specificando come il mezzo prescelto per la convocazione possa essere scelto tra i seguenti: una lettera raccomandata, un fax o un'e-mail certificata. In alternativa è possibile preparare un foglio per la convocazione e consegnarlo a mano a ogni condomino nei tempi previsti dalla legge. In questo modo viene del tutto esclusa dall'equazione la modalità orale, offrendo in cambio un utile ventaglio di modalità di comunicazione alternative, ovviando alla vaghezza della norma precedente. Operando secondo la nuova legislazione, optando per una delle alternative fornite, si avrà la certezza dell'avvenuta comunicazione. Nonostante il regolamento sia ora più consono e sia in grado di ovviare alle falle del precedente, resta valida la norma secondo la quale una convocazione mancata o avvenuta in maniera non consona alle modalità precisate, comporterebbe l'annullamento di qualsiasi delibera, ammesso che una protesta venga fatta entro trenta giorni.