Norme

Contratto di locazione transitorio

Vuoi affittare un immobile per un breve periodo di tempo? O sei alla ricerca di un appartamento per del tempo limitato? Ecco qui tutto ciò che devi sapere sul contratto di locazione transitorio!

di Redazione

29 giugno 2015

contratto locazione transitorio

Fac simile contratto di locazione transitorio

Il contratto di locazione transitorio è un accordo attraverso il quale il locatore – proprietario concede in locazione il proprio immobile al conduttore per un periodo di tempo determinato compreso tra un mese e diciotto mesi. E’, quindi, utile per coloro che hanno necessità transitorie, ad esempio lavorative. Questo documento deve contenere, in particolare: - i dati identificativi delle parti nonché quelli relativi all’immobile; - la durata del contratto nei limiti di legge; - l’esigenza di transitorietà del contratto del locatore e/o del conduttore che, a norma del D.M. 30.12.2002, deve essere ricompresa nelle fattispecie individuate nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative; - l’importo del canone e le modalità di pagamento: per le aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei Comuni confinanti e nei capoluogo di Provincia il canone è convenzionato, mentre altrove è libero. I fac simile del contratto di locazione transitorio sono facilmente reperibili on line.

Modello

L’art. 5 comma primo della legge n.431/1998 stabilisce che è compito del decreto ministeriale definire le condizioni e le modalità di formazione del contratto di locazione transitorio. Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30.12.2002 stabilisce che i contratti di locazione transitoria devono essere stipulati utilizzando esclusivamente i modelli di contratto allegati al decreto ed, in particolare, l’allegato C è il modello di locazione abitativa di natura transitoria da utilizzare per le proprietà individuali, mentre l’allegato D fornisce il tipo di contratto per la locazione abitativa di natura transitoria necessario per la grande proprietà. E’, quindi, auspicabile utilizzare tali modelli per la redazione dei contratti; in ogni caso, si può utilizzare anche un modello diverso da quelli stabiliti dagli accordi.

Registrazione

In merito alla registrazione del contratto di locazione transitorio si rileva che tale contratto deve essere soggetto alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, in quanto tutti i contratti della durata annuale complessiva superiore a trenta giorni devono obbligatoriamente essere registrati. La registrazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se è anteriore. La registrazione del può avvenire con le modalità indicate di seguito: - on line, attraverso l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari o per i proprietari di almeno dieci immobili, mentre per gli altri soggetti è facoltativa, ma è necessario essere in possesso della relativa abilitazione; - recandosi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate: in tal caso è necessario compilare un apposito modello, il RLI, e chiedere la registrazione; - può essere effettuata da un intermediario abilitato.

Disdetta

La disdetta del contratto di locazione transitorio non risulta necessaria, in quanto questo tipo di contratto prevede un periodo di tempo determinato allo spirare del quale deve ritenersi automaticamente cessato. Però, ove in cui le esigenze di transitorietà siano state poste dal locatore, il proprietario dell’immobile deve confermare tali necessità comunicandole al conduttore con lettera raccomanda a.r. prima della scadenza del periodo contrattuale; diversamente, nel caso in cui il conduttore abbia continuato a godere dell’immobile, il contratto si intenderà soggetto alla disciplina ordinaria che prevede il periodo di locazione di quattro anni, rinnovabile per ulteriori quattro anni e canone libero. Invece, nel caso in cui uno dei due contraenti intenda prolungare la durata contrattuale, può rinnovare il contratto comunicando, con lettera raccomandata a.r., all’altra parte il persistere dell’esigenza transitoria.

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