Norme

La riforma condominio

In data 18.06.2013 è entrata in vigore la legge n. 220 del 11.12.2012 intitolata "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" che costituisce la cd. riforma condominiale.

di Redazione

07 luglio 2015

Condominio

Riforma del condominio

La riforma del condominio ha modificato la precedente disciplina per quanto riguarda l’amministrazione e la gestione del condominio, stabilendo quanto segue: - è obbligatoria la presenza dell’amministratore quando vi sono più di otto condomini; - l’amministratore non deve avere precedenti penali contro il patrimonio né deve essere protestato e deve avere frequentato un corso di formazione specifica; la carica di amministratore sussiste per due anni, salvo rinnovo; - l’amministratore deve eseguire le delibere condominiali, riscuotere le somme di denaro richieste e provvedere ai vari pagamenti; inoltre deve informare i condomini sullo stato dei pagamenti e deve stipulare una polizza per la responsabilità professionale. - tutte le entrate e le uscite del condominio devono transitare un conto corrente bancario intestato al condominio; - l’amministratore ha l’obbligo di rendiconto del bilancio mediante la redazione dello stato patrimoniale del condominio e la relazione accompagnatoria; - l’amministratore deve conservare la documentazione per dieci anni ed ha la facoltà, ove necessario, di nominare un revisore.

Riforma condominiale

La riforma condominiale ha anche apportato diverse modifiche a ciò che ogni singolo condomino può fare; in particolare: - ogni condomino può detenere un animale domestico in quanto il regolamento di condominio non può vietarne la detenzione; - ogni singolo condomino può installare un impianto di ricezione radiotelevisiva individuale; - la nuova disciplina del riscaldamento condominiale verrà precisata al paragrafo In relazione alle parti comuni, la riforma del condominio ha ampliato anche la categoria delle parti comuni comprendendovi anche le antenne, gli impianti telematici e i sottotetti con caratteristiche strutturali e funzionali comuni; inoltre la destinazione d’uso delle parti comuni può essere modificata con l’approvazione da parte dell’80% dei partecipanti e dei millesimi, mentre la divisione delle parti comuni necessita del consenso unanime dell'assemblea.

Riforma condominio riscaldamento

La legge n. 20 del 11.12.2012 ha modificato quanto precedentemente stabilito in relazione al riscaldamento condominiale. Infatti, in virtù della riforma del condominio circa il riscaldamento, ogni singolo condomino può staccarsi dal riscaldamento centralizzato nel caso in cui il proprio appartamento non sia sufficientemente riscaldato a causa di problemi tecnici dell’impianto condominiali che non vengono risolti entro una stagione. Tale distacco può essere, però, effettuato, solo ed esclusivamente allorquando ciò non provochi degli squilibri che compromettono la normale erogazione di calore agli altri appartamenti. Inoltre ove il distacco comporti una spesa aggiuntiva, il condomino che si è distaccato dall’impianto di riscaldamento centralizzato dovrà necessariamente partecipare alle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto.

La nuova legge

Secondo la nuova legge l’assemblea è validamente costituita quando in 1° convocazione partecipi il 50% + 1 dei condomini che rappresentino 2/3 del valore dell’intero edificio e in 2° convocazione intervengano 1/3 dei condomini che rappresentino 1/3 del valore dell’intero edificio. Inoltre secondo la riforma condominiale la deliberazione e' valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell'edificio. Le delibere relative alle innovazioni di cui all'art. 1120 1° comma c.c., agli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia rinnovabile che comportino modifiche delle parti comuni necessitano del consenso della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno i 2/3 del valore dell'edificio. Infine, le altre delibere quali, tra le varie, quelle relative alla nomina o revoca dell'amministratore, alla ricostruzione dell'edificio, alle riparazioni straordinarie di notevole entità, etc. necessitano della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino la metà del valore dell’edificio.

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