Norme

Sanatoria nell'edilizia

La sanatoria edilizia serve a regolarizzare le opere abusive realizzate senza titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA).

di Redazione

30 novembre 2014

sanatoria

Art. 36 del D.P.R. 380/2001

Ai sensi dell' art. 36 del D.P.R. nr. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii., (Testo Unico per l' Edilizia), il responsabile dell' abuso o il proprietario possono richiedere la sanatoria edilizia fino alla scadenza : - dei 90 (novanta) giorni previsti dall' ingiunzione per la demolizione dell' abuso ed il ripristino dello stato dei luoghi prevista dall' art. 31 comma 3 del D.P.R. nr. 380/2001; - del termine stabilito con un' ordinanza del Dirigente o del Responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale previsto dall' art. 33 comma 1 del D.P.R. nr. 380/2001; - del termine fissato con ordinanza del Dirigente o del Responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale previsto dall' art. 34 comma 1 del D.P.R. nr. 380/2001; - fino all' irrogazione delle sanzioni amministrative. Per l' ottenimento del permesso in sanatoria l' intervento dovrà risultare conforme alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione della richiesta di sanatoria.

Permesso di costruire in sanatoria

Il permesso in sanatoria può essere rilasciato a condizioni che venga versata un' oblazione corrispondente : - al doppio del contributo di costruzione previsto dall' art. 16 del D.P.R. nr. 380/2001; - in caso di intervento gratuito ai sensi della vigente legge, in misura pari al contributo di costruzione previsto dall' art. 16 del D.P.R. nr. 380/2001. Se ci troviamo di fronte ad un intervento realizzato in parziale difformità, l' oblazione è calcolata sulla parte di opera difforme al permesso rilasciato. La domanda per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, va presentata dal responsabile dell' abuso o dal proprietario, allo SUE del Comune di competenza. Lo Sportello Unico comunica entro 10 giorni al richiedente, il nominativo del Responsabile del Procedimento previsto dagli artt. 4 e 5 della Legge nr. 241/1990. Entro 60 giorni il Responsabile del Procedimento cura l' istruttoria, acquisisce i pareri necessari, valuta la conformità dell' intervento e formula una proposta di provvedimento al Dirigente o al Responsabile dell' ufficio, che entro 30 giorni redige il permesso in sanatoria.

Scia in sanatoria

Nel caso di interventi edilizi realizzati abusivamente e che potevano essere eseguiti previa presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui agli art. 22, 23 e 23 bis del D.P.R. nr. 380/2001, è possibile presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia, una SCIA in sanatoria ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. nr. 380/2001. A presentare la segnalazione dovrà essere il proprietario od il responsabile dell'abuso, a condizione che le opere abusive risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della SCIA. La Sanatoria è subordinata al versamento di una sanzione pecuniaria compresa tra Euro 516 ed Euro 5.164, che viene stabilita dal responsabile del procedimento in base all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia del Territorio. La SCIA in sanatoria presentata spontaneamente dal responsabile dell'abuso o dal proprietario, quando i lavori sono ancora in corso di esecuzione, comporta il pagamento a titolo di sanzione della somma minima prevista, pari ad Euro 516.

Sanzioni

Per quanto riguarda la SCIA in sanatoria, la mancata presentazione non comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 44 del D.P.R. nr 380/2001 e ss.mm.ii.. Sono comunque fatte salve, quando ne ricorrano i presupposti in base all'intervento realizzato, le sanzioni previste dagli art. 31-33-34-35-36-44 del Testo Unico per l'Edilizia. Sanzioni penali che sono comunque previste per i seguenti interventi in caso di mancata presentazione della SCIA: - interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10 comma 1 lett. c) del D.P.R. 380/01; - interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica in presenza di Piani Attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione o ricognizione ; - interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

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