Norme

Voltura catastale

La Voltura Catastale è necessaria per aggiornare i dati catastali, cioè serve ad indicare al catasto che un bene è passato da un proprietario all'altro e va presentata all'Agenzia del Territorio.

di Redazione

08 dicembre 2014

Normativa

Normativa

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. nr. 650 del 26 ottobre 1972 ogni qualvolta siamo in presenza di atti civili, giudiziari o amministrativi con trasferimento di diritti censiti in catasto, chi ha l'obbligo della registrazione deve anche richiedere la voltura catastale (notaio, segretari Pubbliche Amministrazioni, Cancellieri Tribunale ecc.). C'è l'obbligo di presentare la voltura catastale anche in caso di trasferimenti per causa di morte (successione legittima o testamentaria). In questo caso a presentare la voltura è colui che è tenuto alla presentazione della denuncia di successione (eredi del defunto/a). Le volture vanno presentate utilizzando appositi modelli cartacei o su supporto informatico (utilizzando il programma scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate - Territorio) entro 30 giorni dalla registrazione dell'atto o della denuncia di successione. La domanda va presentata all'Agenzia delle Entrate - Territorio Provinciale (Catasto) dove è stata fatta la registrazione, ossia della Provincia dove si trovano i beni oggetto di trasferimento.

Come e dove richiedere la voltura

I notai ed i pubblici ufficiali che non sono notai si occupano di tutti gli adempimenti relativi ad un atto immobiliare ed inviano all'Agenzia delle Entrate un unico modello informatico che viene trasmesso per via telematica all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio tramite "Sister"In caso di successione, spetta agli eredi del defunto presentare la domanda di voltura che può essere compilata:- utilizzando il software Voltura 1.1 e presentando all'Ufficio delle Entrate competente il cd-rom con la domanda digitale e la stampa cartacea datata e firmata in originale;- utilizzando il modello cartaceo disponibile presso l' Agenzia delle Entrate-Territorio (uno per il catasto terreni, ed uno per il catasto fabbricati).Ogni voltura riguarda immobili ubicati in un unico Comune. Ad ogni voltura va allegata copia della dichiarazione di successione, dell' atto di compravendita o di altro atto civile o giudiziario legato alla domanda. La voltura può anche essere spedita per posta elettronica certificata o per posta raccomandata.

Documentazione a corredo della voltura

Alla voltura catastale presentata per posta raccomandata, vanno allegati :- ricevuta di pagamento della somma dovuta;- fotocopia del documento di identità del richiedente;- busta affrancata per la restituzione della ricevuta;- recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e domicilio per eventuali comunicazioni.In caso di trasmissione per Posta Elettronica Certificata (PEC) va allegata la documentazione sopra riportata in formato "PDF" e l' eventuale delega.Può anche essere allegato il file in formato "DAT" prodotto con il software Voltura 1.1.La domanda di voltura può essere trasmessa anche da altra persona o tecnico incaricato munito di delega firmata con allegata copia del documento di identità del dichiarante.Possono presentare denuncia di voltura catastale online, solamente i tecnici professionisti ed i notai quando non siano dovuti i tributi e l' imposta di bollo perché già versati e a condizione che ci si trovi di fronte a : voltura di preallineamento; recupero di volture automatiche.

Costi della voltura

La voltura catastale ha un costo fisso di € 71,00 (eurosettantuno/00) comprensivo di € 55,00 (eurocinquantacinque/00) costituenti tributo speciale catastale, ed € 16,00 (eurosedici/00) costituenti imposta di bollo (una ogni 4 pagine della domanda). I tributi possono essere pagati direttamente allo sportello dell' Ufficio Agenzia delle Entrate - Territorio competente oppure si può eseguire il versamento sul conto corrente dell' ufficio. I conti correnti possono essere reperiti sul sito web dei vari uffici provinciali. In caso di domanda presentata oltre i trenta giorni previsti dalla registrazione dell' atto di trasferimento o della denuncia di successione, vengono applicate delle sanzioni pecuniarie che variano con l' aumentare del ritardo (vedi circolare Agenzia delle Entrate nr. 02/2002). Va ricordato che deve essere presentata una voltura per i beni censiti al nuovo Catasto Edilizio Urbano, ed una per i beni censiti al nuovo Catasto Terreni, e quindi le spese in questo caso sono doppie.

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